Consegne - I termini di consegna si intendono sempre riferiti a giornate di effettivo lavoro e hanno
carattere puramente indicativo. Eventuali ritardi non possono dar luogo né a pretese di danni, né a
risoluzione anche parziale del contratto.
Fra i casi di forza maggiore sono da considerare anche quelli dipendenti da mancanza o ritardo di consegna delle materie prime, della forza elettrica o motrice, guasti al macchinario, scioperi e in tutti quei casi in cui la responsabilità non sia da attribuirsi alla venditrice.
Verificandosi talune di dette ipotesi la venditrice avrà, a sua scelta, facoltà di ridurre il quantitativo della fornitura, o di differire il termine di consegna, o di risolvere il contratto, senza che da ciò derivi per il Committente diritto ai danni, compensi o risarcimenti di sorta, fatta eccezione al solo caso di risoluzione in cui il Committente avrà diritto soltanto alla restituzione senza interessi, di quanto avesse corrisposto in anticipo.
Rischi - La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente che, nel proprio interesse, deve
verificarne il contenuto e le condizioni prima del ritiro e fare, se del caso, le opportune riserve al vettore.
Reclami - Qualsiasi reclamo deve, sotto pena di decadenza, essere proposto per iscritto alla venditrice
entro il termine di otto giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi contestazione non solleva dal pagamento della merce.
Le fatture devono essere pagate alla scadenza fissata. In caso contrario, verranno addebitati gli interessi di
mora al tasso vigente sul mercato italiano.
Gli effetti cambiari vengono accettati in garanzia e non in pagamento.
Le merci restano di proprietà del venditore fino a pagamento integrale della fattura (condizione sospensiva
art. 1523-1526 C.C.).
In caso di ritiro della merce per mancato pagamento i versamenti già fatti resteranno acquisiti dal venditore.
Mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente - Modificandosi le condizioni del
committente per decesso, protesto anche di una sola cambiale od assegno, interdizione, inabilitazione,
insolvenza e fallimento, oppure qualora intervengano modificazioni o trasformazioni della Ditta che
possano, a parere della venditrice, importante diminuzioni delle garanzie personali o patrimoniali,
quest'ultima ha senz'altro il diritto di ritenere risolto il contratto.
Clausola risolutiva espressa - Tutte le condizioni di cui al presente contratto hanno carattere essenziale e
costituiscono un unico contesto, di guida che, per patto espresso, la violazione anche di una sola di essa da
parte del Committente dà alla venditrice diritto di considerare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456
Codice Civile.
Conseguenze dell'inadempimento su altri eventuali contratti o forniture - Le inadempienze relative ad
un contratto autorizzano la venditrice o sospendere l'esecuzione degli altri eventuali contratti che fossero
in corso.
Clausola limitativa della responsabilità delle eccezioni - Il Committente non potrà mai opporre alla
venditrice alcuna eccezione, protesta, pretesa o reclamo, sia in via giudiziale che in sede stragiudiziale, se
prima non avrà adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. In nessun caso il Committente
potrà sospendere o ritardare il pagamento delle fatture e degli accessori. Ogni qualsiasi eccezione o
reclamo che il Committente intendesse sollevare o far valere dovrà essere fatta valere in separato giudizio.
Modificazioni - Nessuna modificazione alle condizioni di cui sopra sarà ritenuta valida se non applicata in
modo esplicito e per iscritto alla venditrice.
Clausola di foro - Ad ogni effetto s'intende competente il Foro di Como.